- 28 Maggio 2025
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Sicurezza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente deciso di incrementare il controllo sui Centri di Elaborazione Dati (CED), con l’obiettivo di contrastare l’esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. Attraverso la Nota n. 4304 del 12 maggio 2025, l’INL ha fornito indicazioni operative per le attività ispettive, delineando i limiti entro cui i CED possono operare e le sanzioni previste in caso di violazioni.
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Cosa sono i CED e quali attività possono svolgere?
I Centri di Elaborazione Dati (CED) sono strutture che offrono servizi di supporto alle imprese, principalmente nell’ambito dell’elaborazione delle buste paga e della gestione amministrativa del personale. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 12/1979 e ribadito dalla recente Nota dell’INL, i CED possono svolgere esclusivamente:
- Attività strumentali: operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e alla stampa, basate su automatismi software.
- Attività accessorie: operazioni successive e secondarie, come la consegna dei cedolini paga, la documentazione relativa agli adempimenti periodici e l’archiviazione dei dati raccolti.
Tutte queste attività devono essere svolte sotto la supervisione di professionisti abilitati, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali, come previsto dall’art. 1 della Legge n. 12/1979.
Attività riservate ai professionisti abilitati secondo l’INL
Sono di competenza univoca dei professionisti abilitati gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, come ad esempio:
- Assunzioni e licenziamenti
- Stipula e gestione dei contratti di lavoro
- Gestione dei rapporti di lavoro e delle dinamiche aziendali
Tali attività richiedono una funzione valutativa o di consulenza, che i CED non sono autorizzati a svolgere autonomamente.
Indicazioni operative per l’attività ispettiva
L’INL ha fornito precise istruzioni per le attività di vigilanza sui CED, che includono la verifica di:
- Iscrizione all’albo del consulente del lavoro incaricato o comunicazione dell’incarico per i professionisti iscritti negli albi degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili.
- Designazione, da parte del CED, del professionista abilitato mediante atto scritto con data certa.
- Invio della lettera di incarico, prima dell’inizio dell’attività, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente e ai Consigli Provinciali dell’Ordine (CPO) competenti per territorio.
- Rispetto dei limiti posti dalla normativa alle attività svolte dai CED.
- Verifica che le fatture emesse da CED e professionista non siano riconducibili ad attività oggetto di riserva legale.
- Accertamento delle modalità di interazione tra i clienti del CED e i professionisti abilitati, per evitare che i CED svolgano attività consulenziali non autorizzate.
- In presenza di attività sospette, acquisizione di dichiarazioni testimoniali da parte dei clienti o dei dipendenti del CED per raccogliere elementi di prova circa eventuali violazioni.
Sanzioni per l’esercizio abusivo della professione
In caso di esercizio abusivo della professione, si applica l’art. 348 del Codice Penale, aggiornato dalla Legge n. 3/2018, che prevede:
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro fino a 50.000 euro per chi esercita senza abilitazione.
- Pene più gravi (fino a 5 anni di reclusione e da 15.000 euro fino a 75.000 euro di multa) se il reato è commesso da un professionista che dirige l’attività abusiva o induce altri a compierla.
È importante sottolineare che la reiterazione della condotta non è necessaria: basta un solo atto professionale non autorizzato per far scattare la rilevanza penale. Inoltre, l’ispettore, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, è tenuto a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria le violazioni rilevate.
Obblighi per avvocati e commercialisti
Nel caso in cui avvocati o commercialisti svolgano consulenza del lavoro senza preventiva comunicazione all’INL, l’Ispettorato informerà gli enti previdenziali e i consigli degli ordini professionali per i provvedimenti del caso.
In conclusione, cosa dice l’INL con la nota n. 4304/2025?
La Nota n. 4304/2025 dell’INL rappresenta un passo significativo nella lotta all’abusivismo professionale nel settore della consulenza del lavoro. È fondamentale che i CED operino nel rispetto dei limiti normativi e sotto la supervisione di professionisti abilitati, per garantire la legalità e la qualità dei servizi offerti alle imprese.
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Articolo a cura di Giorgio Galizia
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