- 10 Maggio 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Featured, Formazione, Senza categoria, Sicurezza

Il Pos, anche detto Piano Operativo di Sicurezza, è un documento fondamentale per tutte le aziende che operano nei cantieri.
La legge stabilisce che è obbligatorio e la sua mancanza è punita da pesanti sanzioni.
Ma come funziona il piano operativo sicurezza e come si redige?
In questo articolo vedremo nel particolare cos’è il Pos Sicurezza, perché è importante e come compilarlo.
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Che cos’è il Piano Operativo di Sicurezza
Innanzitutto è giusto capire cos’è il Pos Sicurezza.
Stando a quanto riportato dal TUSSL il Piano Operativo di Sicurezza è:
“Un documento che contiene le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali”.
In sostanza il P.O.S. è un documento che il datore di lavoro deve redigere per tutelare i lavoratori all’interno dei cantieri. Se volessimo spiegarlo con parole povere, lo potremmo definire come la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni di cantiere.
Come funziona il Piano Operativo di Sicurezza
A differenza degli altri documenti per la sicurezza sul lavoro, il Pos definisce dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere.
Cosa significa questo? Che il Piano Operativo di Sicurezza è un documento che deve essere compilato per ogni lavoro all’interno del cantiere.
La sua natura così precisa impone di prendere in considerazione diversi aspetti del lavoro, oltre che delle variazioni compiute in corso d’opera. Tra queste sicuramente vanno compresi:
- Esecuzione dei lavori;
- Macchine utilizzate;
- Attrezzature;
- Prodotti chimici;
- Procedure operative relative.
Occorre inoltre valutare i rischi connessi al contesto lavorativo e integrare le procedure, rispettando le relative misure di sicurezza da applicare.
Il POS sicurezza per essere efficace deve:
- Contenere una valutazione dei rischi specifica per ogni singolo cantiere,
- Essere di concreta fattibilità,
- Essere di facile comprensione,
- Essere coerente con quello elaborato dall’impresa affidataria e con quanto indicato nel PSC e deve essere conforme alle misure generali di tutela.
Quando è obbligatorio il Pos Sicurezza
Per le aziende che lavorano nei cantieri il Pos Sicurezza è sempre obbligatorio, anche se in subappalto, anche in cantieri temporanei o mobili.
Il Piano Operativo di sicurezza deve inoltre essere redatto per ogni cantiere riportando le specifiche dell’opera che si andrà a eseguire.
Se sono presenti più imprese che convivono nello stesso spazio lavorativo ognuna di esse deve produrne uno coerente con il PSC trasmesso dall’impresa affidataria
Invece il POS non è obbligatorio per:
- i Lavoratori Autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo senza subordinazione alcuna, in quanto non rientrano nelle disposizioni dell’articolo 17 comma 1 lettera a;
- le imprese pubbliche o in caso di appalto pubblico in presenza di unica impresa.
Chi redige il Pos
In base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, il Piano Operativo Sicurezza dev’essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro, prima dell’avvio dei lavori.
Cosa contiene il Pos sicurezza
Stando a quanto riportato dall’ allegato XV del Testo unico sulla sicurezza, i contenuti minimi del Pos sono:
- I dati identificativi dell’impresa esecutrice (il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere);
- La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
- I nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- Il nominativo del medico competente ove previsto;
- Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- I nominativi del direttore tecnico, direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
- La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza;
- La lista delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- L’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- L’individuazione delle misure preventive e protettive;
- Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Sanzioni
A questo punto dovresti aver capito in cosa consiste il Pos sicurezza e come funziona, quindi veniamo alle note dolenti. Cosa comportano inadempienze, mancanze o irregolarità nell’elaborazione del POS?
Inadempienza | Sanzione | Destinatario | Rif. Legge |
Mancata elaborazione del POS | arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari | arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 159, comma 1 |
Assenza uno o più degli elementi di cui all’allegato XV | ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. 159, comma 1 |
Mancata attuazione delle misure del POS | arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. a) |
Mancata verifica dell’idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE | arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ | Datore di lavoro dell’impresa affidataria | Art. 159, comma 2, lett. c) |
Mancata attuazione delle misure del POS | ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ | Lavoratori autonomi | Art. 160, comma 1, lett. a |
Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori | sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 159, comma 2, lett. d) |
Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo
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