- 4 Luglio 2020
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Featured, Sicurezza
Oggi voglio darti qualche indicazione su un eventuale controllo che in questi giorni e nei prossimi mesi potresti ricevere in azienda.
Ti riassumo quindi brevemente le richieste fatte dell’Ispettorato del Lavoro durante l’attività di verifica del rispetto del protocollo COVID-19.
La verifica consiste nella richiesta della seguente documentazione:
1- Fatture di acquisto DPI
2- Fatture di acquisto dei prodotti igienizzanti per le mani
3- Schede che attestino la consegna dei DPI
4- Fattura di acquisto del termometro per la rilevazione della temperatura corporea
5- Fattura di pagamento del servizio di sanificazione periodica dei locali
6- Documentazione comprovante l’eventuale attività di formazione e informazione erogata ai lavoratori sulla prevenzione contagio COVID-19
7- Documentazione comprovante l’eventuale attività di addestramento dei lavoratori (es corretto uso dei DPI)
Ora, a parte i documenti dei punti 1-2, che dovresti avere per tutti gli acquisti fatti (fattura o ricevuta o scontrino, naturalmente), vediamo anche gli altri documenti.
Punto 3, è il verbale di consegna dei DPI, che dovresti già avere tra la documentazione della sicurezza e quindi a disposizione. Provvedi a compilare quella e sei OK.
Punto 4, termometro. Tutti i protocolli nazionali recitano:
“la misura della T corporea all’ingresso in azienda dei lavoratori / fornitori / clienti non è una misura obbligatoria (il protocollo dice “potrà” e non “dovrà”), ma tutti ne parlano e si sono organizzati per acquistare termometri e per creare informative privacy ad hoc.”
Come anticipato, se la tua azienda è in Lombardia (è presente un’ordinanza regionale specifica) oppure è a rischio medio – alto, allora tale misura sarà obbligatoria (penso ai cantieri principalmente o alle attività sanitarie), per cui diventa obbligatorio avere la fattura di acquisto (o ricevuta o scontrino), ma se non rientri in tale rischio, semplicemente a tale richiesta dirai che non è una misura che hai attuato perché non necessaria per la tua attività (ricorda sempre che hai l’elenco dei rischi in funzione del codice Ateco sul documento tecnico INAIL di aprile 2020, se non ce l’hai puoi scaricarlo qui).
Punto 5, sanificazione. Questa è una misura obbligatoria, che in tutte le aziende deve essere fatta, per quanto riguarda i locali e le attrezzature, nello specifico dove ci possono essere contatti promiscui, tra lavoratori, da parte di clienti o fornitori. Nello specifico, le maniglie delle porte, finestre, oppure i monitor touch di attrezzature, oppure le attrezzature portatili, se utilizzate da più persone, tastiere e mouse di postazioni pc ecc. Anche se non ci sono contatti promiscui, è sempre bene farla, per una regola di igiene che con il virus abbiamo riscoperto ma che già da prima del 2000 esisteva….
Comunque, a parte le norme di buona prassi igienica, chi deve fare la sanificazione? Ci ricolleghiamo al punto precedente, perché il protocollo ci dice che va fatta, non da chi. L’unica nota che ci dà è che va fatta da ditte specializzate solo nei casi in cui si sono avuti casi positivi o contatti con casi positivi in azienda, ed in questo caso è normale che dovrai esibire la fattura che ti hanno fatto e, se te l’hanno rilasciata, la specifica certificazione (non è obbligatoria però, quindi non tutti la rilasciano).
In tutti gli altri casi però è possibile farla anche da soli! Chi è nel settore alimentare sa che la sanificazione normalmente comprende la detersione (fatta con un detergente qualsiasi) e poi la sanificazione, fatta con i sanificanti più comuni, ossia candeggina commerciale (ipoclorito di sodio fino all’1%) o alcool etilico (almeno al 70%). Quindi nella maggior parte dei casi, puoi assolutamente procedere autonomamente, ti consiglio magari di impostare una scheda per le pulizie, mensile / annuale, in modo da poter dimostrare che il giorno x hai effettuato la pulizia delle maniglie, delle porte, finestre, servizi igienici, monitor ecc.
Infine, punti 6 e 7 sono relativi alla informazione ed alla formazione dei lavoratori. In linea di massima, sono un’ottima misura di prevenzione sempre valida. La prima può essere collegata principalmente all’informazione delle misure da attuare, quindi informare tutti i lavoratori sulle misure che hai attuato in azienda (quelle derivate dal protocollo di sicurezza), mentre la formazione è relativa alle notizie specifiche sugli agenti biologici e sul virus in particolare, nonché sui dispositivi di protezione individuali previsti dal protocollo e da utilizzare per la ripresa.
Diversi sono i corsi di formazione specifici che girano in rete, anche noi ne abbiamo preparato alcuni da erogare sia in videoconferenza che in e-learning, ma anche qui, se l’azienda non ha rischi particolari, sia l’informazione che la formazione può essere erogata internamente, fatta dal datore di lavoro o da personale interno.
Naturalmente, se fai fare corsi specifici fatti rilasciare sempre l’attestato di partecipazione, mentre se la fai internamente, provvedi a fare un verbale di formazione e/o informazione, allegando magari gli argomenti trattati o addirittura il materiale che hai distribuito.
Spero quindi di aver chiarito alcuni dubbi che possono esserti venuti o che altri ti hanno fatto venire, e mi raccomando ricorda che l’emergenza non è ancora finita… l’attenzione è sempre la migliore alleata, ed unita alle procedure scritte fanno un mix ottimo per la prevenzione!