- 16 Novembre 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categories: Formazione, Senza categoria, Sicurezza

Come abbiamo ripetuto più volte in questo blog, la formazione dei dipendenti è fondamentale per promuovere la sicurezza sul lavoro. I corsi di formazione per l’abilitazione degli operatori all’utilizzo delle attrezzature rappresentano un passaggio fondamentale per tutelare i lavoratori, riducendo i rischi specifici correlati.
Nella fattispecie l’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (pubblicato in G.U. n. 60 del 12-3-2012 l’accordo Stato-Regioni DEL 22 febbraio 2012) parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che:
“Il Datore di Lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”.
In questo articolo vedremo quali enti possono formare gli operatori e vedremo come funzionano i corsi inerenti alle attrezzature più comunemente utilizzate.
Se potrebbe interessarti uno di questi corsi, visita la nostra pagina dedicata ai corsi di formazione attrezzature.
Per informazioni più specifiche invece, o per una consulenza su misura, visita il nostro sito. Un nostro esperto è pronto ad aiutarti per ogni questione sulla sicurezza nella tua azienda.
I soggetti formatori accreditati ai corsi di formazione attrezzature
All’interno dell’accordo Stato Regioni, precisamente alla parte B.1.1, sono indicati i soggetti accreditati per la formazione degli operatori. Nello specifico troviamo:
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico del settore della sicurezza sul lavoro;
- INAIL;
- Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
- I soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009;
- I soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- Gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
Quali attrezzature necessitano di corso di formazione
I corsi di formazione sulle attrezzature principalmente riguardano:
- Piattaforme da lavoro elevabili
- Gru per autocarro
- Gru a torre
- Carrelli elevatori
- Gru mobili
- Trattori
- Escavatori
Hanno tutti in comune un primo modulo generale da un’ora, a cui seguirà un altro modulo tecnico la cui durata varia a seconda dell’attrezzatura.
Abbiamo preparato una tabella riassuntiva per capire più semplicemente come funzionano i corsi.
Attrezzatura |
Tipologia |
Modulo
generale n. ore |
Modulo tecnico
n. ore |
Modulo
pratico n. ore |
Totale n. ore |
Piattaforme da lavoro elevabili |
PLE su stabilizzatori | 1 | 3 | 4 | 8 |
PLE senza stabilizzatori |
4 |
8 |
|||
PLE con o senza stabilizzatori |
6 |
10 |
|||
Gru per autocarro |
Gru per autocarro |
1 |
3 |
8 |
12 |
Gru a torre |
Gru con rotazione in basso |
1 |
7 |
4 |
12 |
Gru con rotazione in alto |
4 | 12 | |||
Gru con rotazione in basso e in alto |
6 |
14 |
|||
Carrelli elevatori |
CE industriali semoventi |
1 |
7 |
4 |
12 |
CE semoventi braccio telescopico |
4 | 12 | |||
CE /sollevatori semoventi telescopici rotativi |
4 |
12 |
|||
CE tutte le tipologie |
8 | 16 | |||
Gru mobili |
Gru mobili |
1 |
6 |
7 |
14 |
Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile |
Corso come previsto per gru
mobili da integrare con modulo teorico da 4 ore e pratico da 4 ore |
22 |
|||
Trattori |
Trattori a ruote |
1 |
2 |
5 |
8 |
Trattori a cingoli |
5 |
8 |
|||
Escavatori |
Escavatori idraulici |
1 |
3 |
6 | 10 |
Caricatori frontali |
6 |
10 |
|||
Terne |
6 |
10 |
|||
Caricatori frontali e terne |
12 |
16 |
|||
Escavatori a fune |
6 |
10 |
|||
Autoribaltabili a cingoli |
6 |
10 |
|||
Pompe per calcestruzzo |
Pompe per calcestruzzo | 1 | 6 | 7 |
14 |
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato, partecipando ad appositi corsi d’aggiornamento.
Questi corsi hanno una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.
Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo
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