- 18 Gennaio 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Formazione, Senza categoria, Sicurezza
Secondo l’INAIL nei primi dieci mesi del 2021 ci sono state 448.110 denunce di incidenti e infortuni sul lavoro, il 6,3 per cento in più rispetto all’anno precedente.
Un dato sconfortante, che ha portato il legislatore a modificare il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) tramite il decreto legge 21 ottobre 2021, n.146.
Il fine è di restringere quegli ultimi spazi di discrezionalità, responsabilizzare figure chiave nel controllo e nella sorveglianza e colpire con maggiore forza i datori di lavoro non allineati alla normativa vigente.
L’intervento, diventato legge il 17 dicembre 2021, è stato descritto come una mini riforma, il cui scopo è quello di aumentare le forme di prevenzione contro possibili rischi. Le modifiche riguarderanno:
- Le attività di formazione;
- Il potere di vigilanza sia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che delle figure interne all’impresa, come il preposto;
- L’inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei soggetti individuati responsabili dal testo legislativo.
In questo articolo scopriremo quali sono le novità in fatto di sicurezza sul lavoro espresse in questa riforma, per prepararsi ad un 2022 dove si preannunciano grandi cambiamenti.
Formazione e addestramento: cosa cambia nel 2022?
Il DL Fiscale modifica l’art. 37 del TUSSL, annunciando che entro il 30 giugno 2022 bisognerà adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.
In questo senso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad esprimersi. incidendo su:
- Durata;
- Contenuti minimi;
- Modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- Modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda l’addestramento è stata ampliata la dicitura che lo identificava, la quale recitava al comma 5:
“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
E che ora invece viene così espressa:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Ma La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro.
Come compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione.
Inoltre anch’egli è chiamato all’aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le nuove funzioni di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si troverà ad affiancare le Asl nelle attività di vigilanza, allargando il suo ambito di competenza e con più dipendenti a disposizione. Inoltre assumerà la funzione di coordinamento a livello provinciale.
Sono inoltre estese le competenze di gestione di questo organo negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro a tutti i settori. L’INL infatti finora era interpellato solo in alcuni settori come edilizia, in sotterraneo e gallerie, per lavori mediante in cassoni in aria compressa e subacquei, lavori pericolosi.
La norma introdotta dal Governo ha pensato anche a rafforzare il Sistema informativo interno (Sinp), per permettere il lavoro sinergico di INL, Inail, regioni e Asl. In questo modo si potrà programmare la vigilanza, anche grazie al fatto che sono anche stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione da parte delle aziende.
Il nuovo testo di legge prevede che il personale ispettivo debba adottare il provvedimento di sospensione, in caso di rilevate irregolarità, senza alcuna valutazione discrezionale e con effetto immediato. Restano invece inalterate le forme di revoca del provvedimento e gli importi da pagare.
Il D.L. 146/2021 di fatto potenzia i poteri dell’Ispettorato. In fatto di tutela e prevenzione la legge gli affida pieni poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Una piccola rivoluzione se pensiamo che fino a un mese fa la prerogativa esclusiva era delle Aziende Sanitarie Locali, mentre all’Ispettorato era riconosciuto un intervento residuale.
Novità decreto fiscale 2022 per i preposti
L’intervento si propone anche di potenziare la figura del preposto. Un aggiornamento che interessa gli articoli 18 e 19 del D.lgs. 81/2008.
In questi si definiscono le funzioni del preposto, figura fondamentale, di rilievo e di ragguaglio tra il datore di lavoro e i lavoratori durante le fasi dell’attività lavorativa.
Il legislatore riconosce un ruolo attivo al preposto, il quale non avrà soltanto il compito di vigilare e informare i superiori delle inosservanze. Il suo ruolo acquista valore, in quanto potrà:
- Modificare i comportamenti non conformi;
- Impartire le necessarie indicazioni
- Qualora gli interventi non bastassero per ripristinare la situazione di pericolo, sospendere l’attività lavorativa.
Sicurezza lavoro 2022: sanzioni e misure per i datori di lavoro
Tra le nuove modifiche al Testo Unico c’è anche una riscrittura dell’allegato I, a cui fa riferimento l’articolo 14.
Questa direttiva, completamente riscritta, prevede il pagamento di una somma addizionale per i datori di lavoro in caso di lavoratori irregolari.
pFino a 5 lavoratori irregolari la somma sarà di 2.500 euro, che diventeranno 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari.
A tali somme si aggiungono ulteriori importi previsti per specifiche violazioni:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 2.500 euro |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | 2.500 |
Mancata formazione ed addestramento | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | 3.000 euro |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | 2.500 euro |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3.000 euro |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 euro |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 euro |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 euro |
Inoltre il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con:
- Arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo