- 7 Febbraio 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Senza categoria, Sicurezza

La tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è una priorità all’interno di ogni azienda, ma come si comporta la legge nelle realtà senza lavoratori?
Solitamente nelle aziende comuni vige una divisione gerarchica dei compiti, che semplifica notevolmente l’individuazione dei vari ruoli del Servizio Protezione e Prevenzione. Tuttavia esistono altre realtà, come le cooperative, le s.n.c. e i lavoratori autonomi, per cui è necessario fare un discorso a parte.
Sono situazioni particolari, dove è necessario stabilire con chiarezza chi rappresenta la parte del datore di lavoro e chi quella del lavoratore. Questa distinzione è fondamentale per capire a chi sono destinati gli obblighi in materia di sicurezza.
In questo articolo approfondiremo le differenze della sicurezza nelle aziende senza dipendenti, analizzando chi sono i responsabili della sicurezza e quali sono i loro compiti.
Quali differenza ci sono tra lavoratore e datore di lavoro
Per capire meglio quanto andremo ad esporre è doveroso riportare, ancora una volta, le definizioni di lavoratore e datore di lavoro presenti all’art. 2 del Testo Unico.
Il lavoratore è:
“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”.
Il datore di lavoro è:
“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Aziende senza dipendenti: Cosa sono, obbligo DVR
Quando si parla di aziende senza dipendenti ci si riferisce principalmente a due situazioni:
- Cooperative o società di soci
- Lavoratore autonomo
Le aziende senza dipendenti si possono trovare anche sotto forma di Snc o Srl. In queste realtà, come nelle cooperative ognuno dei soci è contemporaneamente datore di lavoro e dipendente dell’altro.
In queste tutti i soci hanno obblighi precisi. Se si dà un’occhiata al D.Lgs. 81/08 si potrà leggere chiaramente che tutte le aziende che si avvalgono dell’opera di lavoratori devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo a prescindere se siano essi soci, amministratori o praticanti.
In questi casi solitamente si agisce stipulando un atto recante data certa nella quale i soci dichiarano che uno tra loro assumerà il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. L’altro socio diventerà come se fosse un “socio lavoratore”.
In caso di inadempimenti, tuttavia, la responsabilità grava su entrambi i soci. Oltretutto, in caso di infortuni, tutti i soci sarebbero responsabili per lo stesso reato.
Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, sempre stando a quanto detto nel testo unico sulla sicurezza, all’articolo 21 si esprime la normativa in riferimento ai lavoratori autonomi. Quello che si evince è che il titolare in questo caso si pone come unico soggetto all’interno dell’azienda.
In questo caso la legge non è più obbligatoria. Questo significa che le disposizioni in materia di sicurezza non sussistono per un’azienda che è composta da una sola persona, che svolge la propria attività senza altri dipendenti. Ovviamente al variare di questa specifica, se il lavoratore deve avvalersi di un subordinato, l’obbligo ritorna in vigore.
Cosa deve fare il DL di una azienda senza dipendenti
Se ci troviamo nel primo caso, ovvero in una società senza dipendenti, come Snc o Srl, in cui vi siano due soci al 50%, come ci si comporta?
Come già accennato in questi casi si stipula un atto pubblico con il quale si dichiara formalmente che uno dei due soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza.
In mancanza di un atto simile, in caso di ispezione, le eventuali sanzioni verranno contestate ad entrambi soci per lo stesso importo. Tale situazione si aggraverebbe (in società composte da più soci) in caso di infortunio mortale, nel cui caso tutti i soci sarebbero responsabili per lo stesso reato (589 Codice Penale).
Una volta individuato il Datore di lavoro, su esso ricadranno tutti gli obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 e sarà suo dovere rispettare tutte le disposizioni del Testo Unico.
Nello specifico, gli adempimenti da attuare, in aziende senza dipendenti, saranno:
- Effettuare la Valutazione dei Rischi e redigere il DVR;
- Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio, dopo aver redatto un piano di sicurezza ed essersi preoccupato della messa a norma dell’edificio;
- Nominare un medico competente;
- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Garantire la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Il Datore di Lavoro socio, in fin dei conti, ha le stesse mansioni di un DL qualsiasi, con l’unica eccezione che deve essere nominato tra i soci.
Si usa indicare il Datore di Lavoro come responsabile in materia di sicurezza perché egli è il soggetto che meglio conosce l’azienda e può indicarne i rischi con maggiore precisione.
Ha dimestichezza con gli ambienti di lavoro e inoltre ha potere decisionale e di spesa. Queste capacità portano il DL a essere la figura che meglio si presta a individuare le misure di protezione e prevenzione da adottare in base a quanto emerso dalla valutazione.
Inoltre esso è tenuto a possedere le nozioni necessarie a questo compito, in quanto è obbligo per i DL aver frequentato i corsi di formazione dedicati ai RSPP.
In una società senza dipendenti il DVR è obbligatorio e, se il socio non se ne occupa, rischia una sanzione pecuniaria amministrativa ma incorre anche in reato penale.
Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo
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