Green Pass 2022: Cosa cambia per aziende e lavoratori

Il 2022 ha portato importanti novità sul tema Green Pass e vaccini. A quasi due anni dall’inizio della pandemia la lotta con il Covid-19 non si arresta, anzi si inasprisce. Tra le misure aggiuntive che sono state previste dal governo a partire dal 10 gennaio 2022 troviamo:

  • Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass)
  • Obbligo Vaccinale per gli Over 50
  • Utilizzo delle mascherine FFP2

Con queste nuove manovre la cabina di regia del Parlamento ha indicato le nuove strategie che verranno utilizzate fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 15 giugno 2022. Vediamo insieme in questo articolo quali riguardano più da vicino le attività e i lavoratori, per continuare a lavorare in sicurezza senza incorrere in sanzioni.

Come funziona il Green Pass rafforzato

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori (sia settore pubblico che privato e liberi professionisti) soni tenuti ad esibire il Super Green Pass per accedere a luoghi di lavoro condivisi con altri soggetti.

Questa nuova certificazione verde, il cosiddetto Green Pass Rafforzato, viene emessa soltanto con avvenuta vaccinazione o guarigione.

Non sarà più possibile, quindi, accedere al luogo di lavoro con Green Pass ottenuto tramite tampone molecolare o antigenico.

È disponibile una tabella riassuntiva, elaborata dal governo, che aiuta a far chiarezza su cosa sia possibile fare con il Super Green Pass.

Sul luogo di lavoro, come è stato finora, sarà sempre compito dei datori di lavoro verificare il rispetto delle norme. Nel caso un lavoratore comunichi di non essere in possesso della regolare certificazione il DL deve verificare le prescrizioni inerenti ed è tenuto a considerare il suddetto come assente ingiustificato.

Questo non porterà a conseguenze disciplinari e garantirà il diritto di conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione di un Green Pass valido (fino al 15 giugno 2022).

Per i giorni di assenza, il lavoratore che non rispetta le prescrizioni non riceverà alcuna retribuzione.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per l’intera durata corrispondente alla durata del contratto stipulato per la sostituzione. Questo periodo non può superare i dieci giorni lavorativi (rinnovabili fino al 31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e garantendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di soggetti non vaccinabili il DL è tenuto a ricollocare il lavoratore in nuove mansioni per evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Questo ovviamente non comporta decurtazioni alla retribuzione percepita dal soggetto.

Vaccino Obbligatorio Over 50: Chi è esente?

L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto 50 anni. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di tra l’8 gennaio e il 15 giugno 2022.

L’obbligo, precisa l’Art. 2 del DL, non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute.

Nei casi di condizioni cliniche documentate, attestate da un medico autorizzato, sono previste delle esenzioni indicate dal Ministero della Salute.

In tali eventualità la vaccinazione può essere omessa o differita. A tal proposito si ricorda che, con la Circolare del Ministero della Salute n.0059069 del 23 dicembre scorso, la validità dei certificati di non vaccinabilità è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022.

Cosa si può fare con il Green Pass base

Per Green Pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 che può essere ottenuta anche con test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Le attività consentite con Green Pass Base sono:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea (Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;
  • Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus);
  • Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale);
  • Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale);
  • Accesso ai servizi alla persona;
  • Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali;
  • Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi);
  • In zona bianca e gialla ma non arancione, accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi);
  • Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi;
  • Attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici;
  • Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) all’aperto e al chiuso;
  • Sport di contatto all’aperto (in zona bianca e gialla, non arancione);
  • Partecipazione alle prove in presenza di concorsi pubblici.

Le sanzioni per chi è senza Green Pass e Vaccino

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale, nei casi di inosservanza si applica una multa una tantum pari a 100 Euro.

Questa sanzione viene applicata nei seguenti casi:

  • Soggetti che non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario alla data 1 febbraio 2022;
  • Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con Circolare del Ministero della salute, ovvero con intervallo di 120 giorni dopo la somministrazione della dose precedente o dalla guarigione;
  • Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19, che il Decreto Vigilia ha ridotto a 6 mesi.

La sanzione verrà comminata sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute all’Agenzia delle Entrate.

I dipendenti senza certificazione verde che entrano sul posto di lavoro rischiano una sanzione amministrativa, che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 1500 euro.

Per coloro che sono obbligati al vaccino (over 50) e vengono colti sul luogo di lavoro senza Green Pass rafforzato, la sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del documento verde se omette il controllo.

 

Per altre utili informazioni per la sicurezza nella tua azienda visita il nostro sito, noi di Grimani Consulenze abbiamo servizi dedicati ad ogni esigenza. Nella sezione risorse GRATUITE troverai la Checklist Kit Covid 19: uno strumento fondamentale per lavorare in modo protetto.

 

 

Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo



Author: Giorgio Grimani
Aiuto le imprese ad evitare sanzioni dagli enti di controllo tecnici | QHSE | RSPP | DPO

Lascia un commento