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Medico Competente, uno dei pilastri della sicurezza sul lavoro

Quando si parla di sicurezza aziendale si fa riferimento a un contesto in cui diverse figure operano per tutelare la sicurezza dei dipendenti. Come anche descritto dal D.Lgs. 81/08 ci sono quelle più tradizionali, come per esempio datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Da un punto di vista gestionale invece, i cardini che danno corpo al sistema integrato della sicurezza sono 3:

Queste tre figure affiancano l’area datoriale di lavoro e cooperano per garantire un efficace e trasparente sistema di controllo sulla gestione della sicurezza.

In questo articolo ci occuperemo della figura del Medico competente e del suo ruolo nella sorveglianza sanitaria in azienda.

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Chi è il medico competente

Stando a quanto riportato dalla normativa vigente in fatto di sicurezza sul luogo di lavoro, il medico competente viene definito come:

“un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.”

Questa è la definizione che ne viene data all’Articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/08, che poi, all’Articolo 39 traccia le linee per la sua individuazione.

Il medico competente può appartenere alle seguenti categorie:

  • Un dipendente o collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  • Un libero professionista;
  • Un dipendente del datore di lavoro.

Non può invece ricoprire il ruolo di Medico competente un dipendente di una struttura pubblica operante presso gli uffici preposti ad attività di vigilanza.

Sorveglianza sanitaria in azienda

La funzione principale del medico competente in azienda è quella di vigilare sulla sorveglianza sanitaria. Con questo termine si indicano tutte quelle pratiche atte a stabilire l’idoneità dei lavoratori a operare e il controllo periodico del loro stato di salute.

Leggendo il Testo Unico sulla sicurezza si evince infatti all’Articolo 41 che le competenze del medico competente comprendono:

  • L’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica;
  • L’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Il ruolo del MC nella sicurezza aziendale

All’interno dell’azienda il medico competente ricopre come detto un ruolo fondamentale nella sorveglianza sanitaria, ma non solo.

Questa figura è arriva anche nel servizio di protezione e prevenzione, dove nello specifico ha il compito di:

  • Collaborare attivamente con le altre figure nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR;
  • Collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute;
  • Fornire servizio informativo ai lavoratori per quanto concerne la sicurezza aziendale e le patologie correlate al lavoro;
  • Riportare, in sede di riunione i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro;
  • Visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali;
  • Istituire e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Formazione del Medico Competente

Il medico competente deve essere in possesso di determinati requisiti per poter svolgere il ruolo, come indicato nella Sezione V del Titolo I del TUSL.

All’Articolo 38 sono individuati i professionisti che possono ricoprire questo ruolo, i quali devono avere:

  • Specializzazione e attività di docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, medicina legale, tossicologia e igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro oppure in clinica del lavoro;
  • Attestato del corso universitario per diventare medico competente. Questo nel caso in cui possegga una delle precedenti specializzazioni, ma non abbia svolto il ruolo di Medico Competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore del Testo Unico;
  • Partecipazione al programma di Educazione Continua in Medicina conseguendo almeno il 70% dei crediti nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Solo i medici in possesso di questi requisiti possono procedere all’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della salute.

Dovranno nello specifico presentare all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente la domanda di candidatura al ruolo di medico competente. A questa dovranno allegare la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

Chi nomina il MC in azienda e quando serve

La nomina del medico competente è obbligatoria ed è compito del datore di lavoro farlo nei casi previsti dall’ Articolo 41 comma 1 lettera a.

Questo indica nello specifico, che la sua presenza è necessaria nel caso in cui durante la valutazione dei rischi, si riscontri la presenza dei seguenti fattori:

  • Qualora i lavoratori siano a contatto con macchinari;
  • Nel caso in cui i lavoratori debbano procedere con la movimentazione manuale dei carichi;
  • Se i lavoratori lavorano a contatto con videoterminali o impianti elettrici;
  • Se ci sono lavoratori che svolgono turni di notte;
  • Rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni;
  • Lavoro nei cassoni ad aria compressa o in ambienti confinati;
  • Qualora i lavoratori utilizzassero agenti chimici o sostanze tossiche;
  • Lavoro su impianti ad alta tensione;
  • Quando le attività svolte richiedono l’esecuzione di visite periodiche per accertare lo stato di idoneità.

La nomina avviene attraverso una lettera di incarico contenente: i dati dell’azienda incaricante, i dati anagrafici del rappresentante legale dell’azienda, i compiti che il medico dovrà svolgere, data della nomina, firma del datore, firma del medico.

 

Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo

 

 

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Author: Giorgio Grimani
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