Nuovo accordo Stato-Regioni formazione lavoratori: la guida completa

Nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, l’entrata in scena del nuovo accordo Stato-Regioni formazione lavoratori rappresenta una vera e propria “novità”. In questo articolo, ti accompagneremo passo dopo passo nella comprensione e nell’applicazione di tutte le novità, per adeguare tempestivamente i tuoi piani formativi e ridurre al minimo i rischi di non conformità evitando sanzioni.

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Contesto e finalità del nuovo accordo Stato-Regioni

Il nuovo accordo è stato approvato in Conferenza permanente Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), dopo un iter avviato nel 2024 (nota prot. M_LPS 9590). Lo scopo primario di questo nuovo accordo Stato-Regioni è quello di riunificare e aggiornare in un unico testo tutti i percorsi formativi obbligatori previsti dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, superando i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.

  • Obiettivo: uniformare durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, nell’ottica del “lifelong learning”.
  • Vantaggi: una chiarezza superiore, coerenza normativa nazionale e massima flessibilità modulare.

Natura giuridica e decorrenza

Ti starai chiedendo quando entrerà in vigore? Ecco l’Accordo diventerà vincolante solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano applicabili i precedenti Accordi (221/CSR, 223/CSR, 53/CSR, 128/CSR, 153/CSR). Le imprese devono quindi monitorare attentamente la data di pubblicazione per allineare prontamente i propri percorsi formativi.

Ambito soggettivo: a chi si rivolge

Di seguito, tutte le figure aziendali sottoposte all’obbligo formativo del nuovo accordo Stato-Regioni sulla Formazione dei Lavoratori:

  1. Lavoratori, preposti, dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
  2. Datori di lavoro (art. 18);
  3. Datori di lavoro che assumono i ruoli di RSPP (art. 34);
  4. Responsabili e addetti SPP (art. 32);
  5. Coordinatori per sicurezza in cantieri (art. 98);
  6. Operatori in ambienti confinati (D.P.R. 177/2011);
  7. Operatori di attrezzature pericolose (art. 73 comma 5);
  8. Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97).

Ambito oggettivo: i percorsi regolati

Il nuovo accordo definisce per ogni figura:

  • Ore minime di formazione;
  • Contenuti standardizzati;
  • Modalità di erogazione (aula, video conferenza sincrona, e-learning, blended o modalità mista, modulo pratico);
  • Verifica finale obbligatoria per tutti i corsi;
  • Aggiornamento periodico;
  • Monitoraggio dell’efficacia formativa;
  • Requisiti minimi per soggetti formatori e docenti;
  • Controlli da parte di Regioni e organi ispettivi.

Principi generali e struttura modulare

Il testo è organizzato in percorsi distinti per ciascuna figura aziendale e modulati su:

  1. Obiettivi formativi;
  2. Moduli e ore minime;
  3. Metodi di erogazione;
  4. Verifiche in itinere e finali;
  5. Periodicità e contenuti dell’aggiornamento.

Dunque all’interno dell’accordo Stato-Regioni saranno all’interno tutte le informazioni riguardo la formazione sulla sicurezza e per ogni figura.

Verifica dell’apprendimento nel nuovo accordo Stato-Regioni formazione lavoratori: la guida completa

Obbligo generalizzato di effettuare una verifica finale dell’apprendimento, di solito effettuata tramite test scritto, finalizzato al rilascio dell’attestato, a garanzia di reale acquisizione delle competenze.

Monitoraggio dell’efficacia

Il datore di lavoro deve verificare, a distanza di tempo, l’applicazione pratica delle nozioni acquisite: un passaggio essenziale per dimostrare l’effettività della formazione.

Metodologie didattiche: dall’aula al blended

Queste sono i modi in cui si può essere formati attraverso la modalità “blended”:

  • Presenza: aula, break formativi on the job, esercitazioni pratiche;
  • Videoconferenza sincrona: tracciabilità e interattività real-time;
  • E-learning: consentito solo per moduli a basso rischio, con piattaforme LMS certificate;
  • Blended: mix obbligato di sincrono e pratico, secondo precise indicazioni;
  • Personalizzazione: metodologie differenziate in base a ruolo, settore, livello di rischio.

Il datore di lavoro: responsabilità di efficacia e idoneità

Oltre a garantire l’erogazione formale dei corsi, il datore di lavoro deve assicurare che la formazione sia effettivamente idonea al contesto operativo e al rischio specifico del lavoratore. Questo requisito, centrale nelle indagini per reati colposi, previene la simulazione di corsi “di facciata” e rafforza la colpa organizzativa in caso di infortunio.

Obbligo di aggiornamento: “lifelong learning”

Una delle novità più significative dell’Accordo 59/CSR è la definizione puntuale dell’aggiornamento per tutte le figure:

  • Principio guida: non basta adempiere per scadenza; l’aggiornamento deve essere continuo, coerente con i cambiamenti normativi, tecnici e organizzativi, e non mera ripetizione dei contenuti di base.
  • Fonti: partecipazione a convegni/seminari, purché con contenuti pertinenti e non generici.

Durate e frequenze minime

Per i lavoratori la frequenza con cui bisogna aggiornare la formazione in ambito di sicurezza sul lavoro è di ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore di formazione.

I preposti devono invece aggiornare la formazione ogni 2 anni con un minimo di 6 ore di formazione con focus su cambiamenti di reparto, i processi e l’organizzazione.

Per i dirigenti ed i datori di lavoro l’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro secondo il nuovo accordo Stato-Regione è ogni 5 anni con un minimo di 6 ore di formazione, volto ai propri compiti di salute e sicurezza.

Quando un datore svolge compiti di SPP la frequenza diventa fissa e pari ad 8 ore di formazione, indipendentemente dal rischio aziendale (basso, medio o alto).

Mentre se sei un RSPP o ASPP l’aggiornamento è ogni 5 anni con 40 ore per l’RSPP e 20 per l’ASPP.

L’aggiornamento deve essere “specifico per il ruolo e coerente con il DVR”: un mancato o inadeguato adempimento costituisce violazione sanzionabile con arresto o ammenda (art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/2008).

Requisiti degli attestati di formazione

L’attestato è la prova documentale del percorso formativo e deve contenere:

  • Dati anagrafici del partecipante (almeno nome, cognome e codice fiscale);
  • Titolo del corso e durata in ore;
  • Date di inizio e fine;
  • Sede e modalità di erogazione;
  • Soggetto formatore;
  • Firma del soggetto formatore.

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia ed archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere: 

  • dati anagrafici dei partecipanti; 
  • registro presenze dei partecipanti con firme; 
  • elenco dei docenti con firme; 
  • progetto formativo e programma del corso; 
  • verbale di verifica finale. 

La formazione nella giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato in più sentenze l’importanza cruciale della formazione:

  1. Sent. 5402/2023 (8 feb. 2023): il datore di lavoro risponde dell’infortunio in assenza di formazione adeguata sulle procedure corrette.
  2. Sent. 4156/2025 (31 gen. 2025): l’adempimento formativo non è surrogabile dall’esperienza del lavoratore.
  3. Sent. 20035/2022 (23 mag. 2022): la formazione deve essere “sufficiente e adeguata” alle mansioni assegnate.
  4. Sent. 35058/2021 (23 set. 2021): non è ammesso trasferimento informale di competenze in luogo di un corso strutturato.

Questi orientamenti ribadiscono che la formazione deve essere progettata, erogata e verificata secondo standard professionali, non lasciando spazio a soluzioni improvvisate o “di fortuna”.

Impatti e prossimi passi per le aziende

Al momento della pubblicazione in Gazzetta, ogni impresa deve:

  1. Rivedere i contratti con enti formatori;
  2. Aggiornare piani formativi interni (ore, modalità, moduli);
  3. Selezionare/formare docenti secondo i nuovi requisiti;
  4. Implementare LMS e sistemi di monitoraggio ex post;
  5. Adeguare il DVR per garantire coerenza tra rischi e contenuti.

La mancata conformità espone a controlli, sanzioni e responsabilità penali/amministrative.

Come prepararsi senza impegno a questo nuovo accordo

La burocrazia per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza può essere complessa o, a volte, non si ha il tempo di prendersi carico della formazione del proprio team. In questo caso noi di Grimani Consulenze, ci occupiamo in modo professionale e con garanzia “zero sanzioni” della formazione dei tuoi lavoratori, sempre aggiornato alla normativa odierna.

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  • Formazione formatori secondo i nuovi requisiti didattici;
  • Soluzioni LMS integrate per tracciabilità e reportistica;
  • Supporto continuo in fase ispettiva e per la stesura del DVR.

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Author: Giorgio Grimani
Esperto in Sicurezza sul Lavoro | Creatore del metodo 'Sicurezza Semplificata' → Zero sanzioni garantite o rimborsiamo noi.