- 30 Aprile 2025
- Posted by: Giorgio Grimani
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Nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, l’entrata in scena del nuovo accordo Stato-Regioni formazione lavoratori rappresenta una vera e propria “novità”. In questo articolo, ti accompagneremo passo dopo passo nella comprensione e nell’applicazione di tutte le novità, per adeguare tempestivamente i tuoi piani formativi e ridurre al minimo i rischi di non conformità evitando sanzioni.
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Contesto e finalità del nuovo accordo Stato-Regioni
Il nuovo accordo è stato approvato in Conferenza permanente Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), dopo un iter avviato nel 2024 (nota prot. M_LPS 9590). Lo scopo primario di questo nuovo accordo Stato-Regioni è quello di riunificare e aggiornare in un unico testo tutti i percorsi formativi obbligatori previsti dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, superando i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.
- Obiettivo: uniformare durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, nell’ottica del “lifelong learning”.
- Vantaggi: una chiarezza superiore, coerenza normativa nazionale e massima flessibilità modulare.
Natura giuridica e decorrenza
Ti starai chiedendo quando entrerà in vigore? Ecco l’Accordo diventerà vincolante solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano applicabili i precedenti Accordi (221/CSR, 223/CSR, 53/CSR, 128/CSR, 153/CSR). Le imprese devono quindi monitorare attentamente la data di pubblicazione per allineare prontamente i propri percorsi formativi.
Ambito soggettivo: a chi si rivolge
Di seguito, tutte le figure aziendali sottoposte all’obbligo formativo del nuovo accordo Stato-Regioni sulla Formazione dei Lavoratori:
- Lavoratori, preposti, dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
- Datori di lavoro (art. 18);
- Datori di lavoro che assumono i ruoli di RSPP (art. 34);
- Responsabili e addetti SPP (art. 32);
- Coordinatori per sicurezza in cantieri (art. 98);
- Operatori in ambienti confinati (D.P.R. 177/2011);
- Operatori di attrezzature pericolose (art. 73 comma 5);
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97).
Ambito oggettivo: i percorsi regolati
Il nuovo accordo definisce per ogni figura:
- Ore minime di formazione;
- Contenuti standardizzati;
- Modalità di erogazione (aula, video conferenza sincrona, e-learning, blended o modalità mista, modulo pratico);
- Verifica finale obbligatoria per tutti i corsi;
- Aggiornamento periodico;
- Monitoraggio dell’efficacia formativa;
- Requisiti minimi per soggetti formatori e docenti;
- Controlli da parte di Regioni e organi ispettivi.
Principi generali e struttura modulare
Il testo è organizzato in percorsi distinti per ciascuna figura aziendale e modulati su:
- Obiettivi formativi;
- Moduli e ore minime;
- Metodi di erogazione;
- Verifiche in itinere e finali;
- Periodicità e contenuti dell’aggiornamento.
Dunque all’interno dell’accordo Stato-Regioni saranno all’interno tutte le informazioni riguardo la formazione sulla sicurezza e per ogni figura.
Verifica dell’apprendimento nel nuovo accordo Stato-Regioni formazione lavoratori: la guida completa
Obbligo generalizzato di effettuare una verifica finale dell’apprendimento, di solito effettuata tramite test scritto, finalizzato al rilascio dell’attestato, a garanzia di reale acquisizione delle competenze.
Monitoraggio dell’efficacia
Il datore di lavoro deve verificare, a distanza di tempo, l’applicazione pratica delle nozioni acquisite: un passaggio essenziale per dimostrare l’effettività della formazione.
Metodologie didattiche: dall’aula al blended
Queste sono i modi in cui si può essere formati attraverso la modalità “blended”:
- Presenza: aula, break formativi on the job, esercitazioni pratiche;
- Videoconferenza sincrona: tracciabilità e interattività real-time;
- E-learning: consentito solo per moduli a basso rischio, con piattaforme LMS certificate;
- Blended: mix obbligato di sincrono e pratico, secondo precise indicazioni;
- Personalizzazione: metodologie differenziate in base a ruolo, settore, livello di rischio.
Il datore di lavoro: responsabilità di efficacia e idoneità
Oltre a garantire l’erogazione formale dei corsi, il datore di lavoro deve assicurare che la formazione sia effettivamente idonea al contesto operativo e al rischio specifico del lavoratore. Questo requisito, centrale nelle indagini per reati colposi, previene la simulazione di corsi “di facciata” e rafforza la colpa organizzativa in caso di infortunio.
Obbligo di aggiornamento: “lifelong learning”
Una delle novità più significative dell’Accordo 59/CSR è la definizione puntuale dell’aggiornamento per tutte le figure:
- Principio guida: non basta adempiere per scadenza; l’aggiornamento deve essere continuo, coerente con i cambiamenti normativi, tecnici e organizzativi, e non mera ripetizione dei contenuti di base.
- Fonti: partecipazione a convegni/seminari, purché con contenuti pertinenti e non generici.
Durate e frequenze minime
Per i lavoratori la frequenza con cui bisogna aggiornare la formazione in ambito di sicurezza sul lavoro è di ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore di formazione.
I preposti devono invece aggiornare la formazione ogni 2 anni con un minimo di 6 ore di formazione con focus su cambiamenti di reparto, i processi e l’organizzazione.
Per i dirigenti ed i datori di lavoro l’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro secondo il nuovo accordo Stato-Regione è ogni 5 anni con un minimo di 6 ore di formazione, volto ai propri compiti di salute e sicurezza.
Quando un datore svolge compiti di SPP la frequenza diventa fissa e pari ad 8 ore di formazione, indipendentemente dal rischio aziendale (basso, medio o alto).
Mentre se sei un RSPP o ASPP l’aggiornamento è ogni 5 anni con 40 ore per l’RSPP e 20 per l’ASPP.
L’aggiornamento deve essere “specifico per il ruolo e coerente con il DVR”: un mancato o inadeguato adempimento costituisce violazione sanzionabile con arresto o ammenda (art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/2008).
Requisiti degli attestati di formazione
L’attestato è la prova documentale del percorso formativo e deve contenere:
- Dati anagrafici del partecipante (almeno nome, cognome e codice fiscale);
- Titolo del corso e durata in ore;
- Date di inizio e fine;
- Sede e modalità di erogazione;
- Soggetto formatore;
- Firma del soggetto formatore.
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia ed archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”.
Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:
- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale.
La formazione nella giurisprudenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato in più sentenze l’importanza cruciale della formazione:
- Sent. 5402/2023 (8 feb. 2023): il datore di lavoro risponde dell’infortunio in assenza di formazione adeguata sulle procedure corrette.
- Sent. 4156/2025 (31 gen. 2025): l’adempimento formativo non è surrogabile dall’esperienza del lavoratore.
- Sent. 20035/2022 (23 mag. 2022): la formazione deve essere “sufficiente e adeguata” alle mansioni assegnate.
- Sent. 35058/2021 (23 set. 2021): non è ammesso trasferimento informale di competenze in luogo di un corso strutturato.
Questi orientamenti ribadiscono che la formazione deve essere progettata, erogata e verificata secondo standard professionali, non lasciando spazio a soluzioni improvvisate o “di fortuna”.
Impatti e prossimi passi per le aziende
Al momento della pubblicazione in Gazzetta, ogni impresa deve:
- Rivedere i contratti con enti formatori;
- Aggiornare piani formativi interni (ore, modalità, moduli);
- Selezionare/formare docenti secondo i nuovi requisiti;
- Implementare LMS e sistemi di monitoraggio ex post;
- Adeguare il DVR per garantire coerenza tra rischi e contenuti.
La mancata conformità espone a controlli, sanzioni e responsabilità penali/amministrative.
Come prepararsi senza impegno a questo nuovo accordo
La burocrazia per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza può essere complessa o, a volte, non si ha il tempo di prendersi carico della formazione del proprio team. In questo caso noi di Grimani Consulenze, ci occupiamo in modo professionale e con garanzia “zero sanzioni” della formazione dei tuoi lavoratori, sempre aggiornato alla normativa odierna.
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- Audit di gap analysis;
- Progettazione corsi su misura (presenza, e-learning, blended);
- Formazione formatori secondo i nuovi requisiti didattici;
- Soluzioni LMS integrate per tracciabilità e reportistica;
- Supporto continuo in fase ispettiva e per la stesura del DVR.
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