Rischi in gravidanza sul lavoro, tutela della sicurezza

Uno dei fattori da tenere in considerazione per tutelare la sicurezza nella propria azienda sono i rischi riguardanti le donne in gravidanza o in puerperio.

Durante questo periodo è opportuno che l’attività lavorativa sia regolata per garantire la salute sia della lavoratrice sia del bambino.

È un periodo delicato, che per questo è tutelato da un’apposita legge, definita “Testo unico a tutela della maternità e paternità”. In questo articolo vedremo cosa dice la normativa e da quali rischi devono tutelarsi le lavoratrici in gravidanza.

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Cosa dice la normativa

La normativa che tutela le lavoratrici dai rischi in gravidanza è il D.lgs. 151/2001, meglio conosciuto come Testo Unico a Tutela della Maternità e Paternità. Nello specifico essa disciplina i congedi, i permessi e i riposi, oltre che tutelare la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.

Per quanto riguarda il congedo è previsto che la lavoratrice non svolga l’attività lavorativa da 2 mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo la nascita. Anche se la tutela in realtà si estende fino a 7 mesi di età del bambino.

Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure di protezione e prevenzione dal momento in cui la lavoratrice lo mette al corrente della gravidanza. Queste sono:

  • La valutazione del rischio
  • La proibizione di adibire la lavoratrice a lavori vietati
  • Il divieto di lavoro notturno
  • L’astensione anticipata del congedo di maternità. Nei casi in cui ci siano complicanze nella gestazione oppure quando le condizioni di lavoro siano a rischio e la lavoratrice non possa essere cambiata di mansione.

Rischi in gravidanza: Ecco i lavori vietati

Ma quali sono i lavori che sono vietati per quanto riguarda i rischi in gravidanza? Vediamoli insieme:

  • Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.)
  • Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute
  • Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio)
  • Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo
  • Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni
  • Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)
  • Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman)
  • Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)
  • Lavoro notturno

Quando è vietato il lavoro notturno

Il lavoro notturno, ovvero quello svolto tra le 24 e le 6, è vietato per le lavoratrici gestanti. Per prevenire i rischi in gravidanza è previsto un divieto assoluto dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

Inoltre non possono essere obbligati al lavoro notturno:

  • Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
  • Lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
  • Lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).

Tabelle di astensione dal lavoro per donne in gravidanza

Abbiamo riportato, per dovere di completezza, tutte le tabelle previste dal D.lgs. 151/01 per quanto riguarda l’astensione da lavoro relative ai rischi in gravidanza.

Posture e posizioni di lavoro assunte

Rischi presenti / Operazioni Svolte In Gravidanza Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto)
Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell’orario lavorativo) Divieto Non c’è divieto
Attività in posizione seduta fissa Divieto a partire dalla fine del sesto mese di gestazione Non c’è divieto
Ripetuti piegamenti e rotazione del busto Divieto Non c’è divieto
Lavori su scale, impalcature e pedane Divieto Non c’è divieto

Rischi fisici

Rischi presenti / Operazioni Svolte In Gravidanza Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto)
Esposizione a rumore Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è ≥ di 80 Db Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è≥di85Db
Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti…) Divieto Non c’è divieto
Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio) Divieto Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o maggiore al livello di azione.
Lavoro con utilizzo di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al corpo intero) Divieto Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o maggiore al livello di azione
Lavoro con macchina mossa a pedale Divieto Non c’è divieto
Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici >10°C Divieto Divieto
Esposizione a discomfort termico   In relazione alla valutazione del rischio
Esposizione a radiazioni non Ionizzanti Divieto Divieto se l’esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all’ art. 208 D.lgs. 81/2008.
Radiazioni ottiche Divieto In relazione alla Valutazione
Esposizione a radiazioni Ionizzanti Divieto Divieto

Rischi chimico cancerogeni

Rischi presenti / Operazioni Svolte In Gravidanza Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto)
Rischio chimico (Titolo IX D.lgs. 81/08) Divieto Divieto
Agenti cancerogeni e mutageni Divieto Divieto

Rischi biologici

Rischi presenti / Operazioni Svolte In Gravidanza Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto)
Rischio biologico Divieto Divieto

Rischi ergonomici e correlati all’organizzazione lavorativa

Rischi presenti / Operazioni Svolte In Gravidanza Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto)
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi) Divieto Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
Sforzi fisici – colpi –urti Divieto Non c’è divieto
Rischio reazioni improvvise e violente Divieto Divieto
Lavoro notturno Divieto Divieto. Fino al compimento di un anno di età del bambino
Stress lavoro correlato Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso” Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso”

 

Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo

 

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Author: Giorgio Grimani
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