- 21 Settembre 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Formazione, Senza categoria, Sicurezza
Uno dei fattori da tenere in considerazione per tutelare la sicurezza nella propria azienda sono i rischi riguardanti le donne in gravidanza o in puerperio.
Durante questo periodo è opportuno che l’attività lavorativa sia regolata per garantire la salute sia della lavoratrice sia del bambino.
È un periodo delicato, che per questo è tutelato da un’apposita legge, definita “Testo unico a tutela della maternità e paternità”. In questo articolo vedremo cosa dice la normativa e da quali rischi devono tutelarsi le lavoratrici in gravidanza.
Se vuoi saperne di più, continua questa lettura. Per informazioni più specifiche invece, o per una consulenza su misura, visita il nostro sito. Un nostro esperto è pronto ad aiutarti per ogni questione sulla sicurezza nella tua azienda.
Cosa dice la normativa
La normativa che tutela le lavoratrici dai rischi in gravidanza è il D.lgs. 151/2001, meglio conosciuto come Testo Unico a Tutela della Maternità e Paternità. Nello specifico essa disciplina i congedi, i permessi e i riposi, oltre che tutelare la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.
Per quanto riguarda il congedo è previsto che la lavoratrice non svolga l’attività lavorativa da 2 mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo la nascita. Anche se la tutela in realtà si estende fino a 7 mesi di età del bambino.
Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure di protezione e prevenzione dal momento in cui la lavoratrice lo mette al corrente della gravidanza. Queste sono:
- La valutazione del rischio
- La proibizione di adibire la lavoratrice a lavori vietati
- Il divieto di lavoro notturno
- L’astensione anticipata del congedo di maternità. Nei casi in cui ci siano complicanze nella gestazione oppure quando le condizioni di lavoro siano a rischio e la lavoratrice non possa essere cambiata di mansione.
Rischi in gravidanza: Ecco i lavori vietati
Ma quali sono i lavori che sono vietati per quanto riguarda i rischi in gravidanza? Vediamoli insieme:
- Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.)
- Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute
- Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio)
- Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo
- Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni
- Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)
- Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman)
- Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)
- Lavoro notturno
Quando è vietato il lavoro notturno
Il lavoro notturno, ovvero quello svolto tra le 24 e le 6, è vietato per le lavoratrici gestanti. Per prevenire i rischi in gravidanza è previsto un divieto assoluto dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.
Inoltre non possono essere obbligati al lavoro notturno:
- Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
- Lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
- Lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).
Tabelle di astensione dal lavoro per donne in gravidanza
Abbiamo riportato, per dovere di completezza, tutte le tabelle previste dal D.lgs. 151/01 per quanto riguarda l’astensione da lavoro relative ai rischi in gravidanza.
Posture e posizioni di lavoro assunte
Rischi presenti / Operazioni Svolte | In Gravidanza | Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto) |
Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell’orario lavorativo) | Divieto | Non c’è divieto |
Attività in posizione seduta fissa | Divieto a partire dalla fine del sesto mese di gestazione | Non c’è divieto |
Ripetuti piegamenti e rotazione del busto | Divieto | Non c’è divieto |
Lavori su scale, impalcature e pedane | Divieto | Non c’è divieto |
Rischi fisici
Rischi presenti / Operazioni Svolte | In Gravidanza | Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto) |
Esposizione a rumore | Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è ≥ di 80 Db | Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è≥di85Db |
Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti…) | Divieto | Non c’è divieto |
Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio) | Divieto | Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o maggiore al livello di azione. |
Lavoro con utilizzo di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al corpo intero) | Divieto | Divieto qualora il livello di esposizione sia uguale o maggiore al livello di azione |
Lavoro con macchina mossa a pedale | Divieto | Non c’è divieto |
Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici >10°C | Divieto | Divieto |
Esposizione a discomfort termico | In relazione alla valutazione del rischio | |
Esposizione a radiazioni non Ionizzanti | Divieto | Divieto se l’esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all’ art. 208 D.lgs. 81/2008. |
Radiazioni ottiche | Divieto | In relazione alla Valutazione |
Esposizione a radiazioni Ionizzanti | Divieto | Divieto |
Rischi chimico cancerogeni
Rischi presenti / Operazioni Svolte | In Gravidanza | Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto) |
Rischio chimico (Titolo IX D.lgs. 81/08) | Divieto | Divieto |
Agenti cancerogeni e mutageni | Divieto | Divieto |
Rischi biologici
Rischi presenti / Operazioni Svolte | In Gravidanza | Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto) |
Rischio biologico | Divieto | Divieto |
Rischi ergonomici e correlati all’organizzazione lavorativa
Rischi presenti / Operazioni Svolte | In Gravidanza | Puerperio (fino a sette mesi dopo il parto) |
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori | Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria | Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria |
Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi) | Divieto | Divieto se per l’entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria |
Sforzi fisici – colpi –urti | Divieto | Non c’è divieto |
Rischio reazioni improvvise e violente | Divieto | Divieto |
Lavoro notturno | Divieto | Divieto. Fino al compimento di un anno di età del bambino |
Stress lavoro correlato | Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso” | Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso” |
Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo
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