- 26 Ottobre 2022
- Posted by: Giorgio Grimani
- Categoria: Formazione, Senza categoria, Sicurezza
La legge che regolamenta la sicurezza sul lavoro prevede la stesura del DVR, con il quale è possibile identificare i rischi presenti in azienda. Tra questi troviamo quelli comuni a tutte le unità lavorative e i rischi specifici, che variano a seconda della mansione svolta.
Sapere individuare le situazioni che rappresentano una minaccia per la salute dei lavoratori è compito del datore di Lavoro e dei rappresentanti del SPP. Questi devono lavorare parallelamente per individuare situazioni e misure per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti.
Ma quali rischi sono compresi nei DVR specifici può essere esposta un’azienda? E in che modo si differenziano i rischi nella compilazione del Documento di Valutazione Rischi?
Ne parliamo in questo articolo.
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Quali sono i tipi di rischio
Quando si esegue la valutazione dei rischi, se si vuole sapere cosa inserire dei DVR specifici, è giusto capire a quali tipologie fare riferimento. In questo senso si possono distinguere i rischi in due categorie principali:
- Rischi di natura stocastica: rischi per i quali non esistono norme tecniche di riferimento e la loro valutazione consiste nell’assegnare un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed un valore alla magnitudo (gravità) del danno (scivolamento, cadute a livello, ferite, tagli e abrasioni, …)
- Rischi di natura specifica: rischi per i quali il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro rimanda a norme tecniche di riferimento (leggi, norme UNI, Linee Guida, …) e la loro valutazione – per l’inserimento in una specifica classe di rischio – deriva da opportuni algoritmi di calcolo.
A cosa servono i DVR specifici
La redazione dei DVR specifici è finalizzata a individuare misure efficaci a garantire il miglior grado di protezione e prevenzione. Lo scopo del datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e Medico Competente, è di ridurre – o eliminare – il rischio analizzato.
Per prevenzione si intende quella serie di operazioni messe in atto per ridurre (o eliminare) la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.
La protezione invece indica quelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata ad un determinato evento dannoso.
Quanto dura un DVR
Il DVR non ha una scadenza stabilita per legge, una volta compilato sarà sempre valido. Tuttavia il documento deve sempre rappresentare la situazione attuale dell’azienda.
Motivo per cui andrà aggiornato ogni volta che:
- Vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
- Vengono introdotte nuove mansioni
- Nuove macchine o in caso di trasferimento dell’azienda.
Basta una semplice integrazione, non occorre compilarne uno nuovo.
Ad ogni modo, gli unici casi in cui occorrerà un aggiornamento periodico (ogni 3-4 anni) per alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc.)
Infine, come ti potrà confermare ogni professionista del settore, si suggerisce una revisione completa ogni tre anni.
I rischi specifici: quali sono?
In un vecchio articolo abbiamo chiarito la definizione di rischio, come riportato nel D. lgs. 81/08. … 2, lettera s, che lo esprime come: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
I rischi specifici da individuare in azienda vengono suddivisi in tre macrocategorie:
- Sicurezza (natura infortunistica),
- Salute (natura igienico-ambientale)
- Trasversali (stress lavoro-correlato).
Parte essenziale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, quindi, è la misurazione e relativa valutazione di tutti i rischi specifici da individuare in azienda se presenti.
Rischio rumore
Il rumore è uno dei principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro. La valutazione rischio rumore è l’analisi del livello di esposizione al rumore dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro ed è finalizzata ad accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla norma
Rischio chimico
Che cosa si intende per rischio chimico?
Per rischio chimico si intende il possibile effetto negativo per la salute delle persone o per l’ambiente circostante causato da contatto con agenti chimici, sia esso immediato o ripetuto nel tempo.
Rischio campi elettromagnetici
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) appartiene alle radiazioni non ionizzanti (all’interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche). Si propagano tramite onde elettromagnetiche e, nonostante derivino da sorgenti naturali o artificiali, non sono visibili ad occhio nudo.
Rischio biologico
Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha l’agente biologico di penetrare nell’organismo e di provocare danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione in generale.
Rischio da vibrazioni meccaniche
Il Rischio derivante da vibrazioni è generato dall’utilizzo di attrezzi, strumenti di lavoro e macchinari specifici che inducono sollecitazioni continue nel corpo del lavoratore che li adopera, andando ad intaccare apparati, articolazioni o addirittura organi interni.
Rischio radon
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.
Rischio cancerogeno
Si definiscono cancerogeni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie. Si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.
Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori, li si può trovare come:
- materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca),
- sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).
Rischio incendio: nuova normativa 4 ottobre 2022
Il Decreto del Ministro dell’Interno che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, andrà a sostituire il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998, intervenendo sulla gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Esso sarà valido:
- In tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
- Nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).
Il piano antincendio per le emergenze sarà obbligatorio se sono presenti i seguenti casi:
- Nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
- In quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone;
- In quelli che rientrano nell’allegato I al Dpr 151/2011.
Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo
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