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Valutazione rischio incendio sul luogo di lavoro

Nel sistema di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori si inserisce anche la valutazione del rischio incendio. Si tratta di una pratica specifica che è regolamentata dalla normativa vigente e si inserisce nel quadro più ampio della redazione del DVR.

Il rischio incendio non è uguale per tutte le aziende. Quindi occorre sapere a quale livello appartiene una determinata attività per apportare le misure di sicurezza adatte.

Per questo motivo è importante conoscere gli obblighi e le figure che sono responsabili in questo preciso ambito. Parleremo quindi di come individuare il livello di rischio e quali sono i 3 possibili in cui inserirsi. Inoltre vedremo quali sono le operazioni che deve compiere l’addetto antincendio e situazioni d’emergenza.

Se vuoi scoprire tutto questo continua con la lettura.

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Come si valuta il rischio incendio

Iniziamo col dire che la valutazione del rischio incendio rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro. Per questo compito può avvalersi pertanto dell’appoggio del RSPP aziendale, Del Medico Competente e della consulenza di tecnici qualificati.

Lo scopo della valutazione è parte integrante del DVR, con focus sull’individuazione del livello di rischio presente in azienda. Le figure coinvolte dovranno:

  • Individuare i pericoli d’incendio;
  • Descrivere contesto e ambiente nel quale si trovano i pericoli;
  • Determinare la quantità e la tipologia di soggetti esposti al rischio;
  • Individuare i beni (attrezzature o materiali) esposti al rischio;
  • Valutare qualitativamente e quantitativamente le conseguenze dell’incendio su soggetti, beni ed ambienti;
  • Individuare misure idonee a prevenire, rimuovere o ridurre il rischio.

Questo iter fa parte di quanto emanato dal D.M. del 3/8/15 che ha introdotto le nuove modalità di valutazione del rischio di incendio.

Grazie ad esso il professionista antincendio è in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza con l’ausilio di soluzioni progettuali. Dovrà quindi applicare una serie di misure legate alla strategia antincendio per la salvaguardia dei lavoratori.

La prima misura che dovrà prendere nello specifico è la reazione al fuoco dei materiali, uno strumento pescrittivo di protezione passiva. Lo scopo di esso è limitare l’innesco e la propagazione delle fiamme.

L’addetto all’antincendio

Secondo quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza in azienda è obbligatorio nominare un addetto all’antincendio e alla gestione delle emergenze.

La figura dell’addetto antincendio è individuata tra i lavoratori e il soggetto indicato dovrà essere formato per poter ricoprire questo ruolo. Il suo scopo sarà quello di attuare le misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, inoltre dovrà gestire le relative emergenze.

Oltre a questo egli dovrà anche il compito di verificare l’integrità delle attrezzature antincendio che si trovano negli ambienti lavorativi. Ma non solo, perché rientra tra le sue responsabilità anche il controllo delle vie di fuga e le uscite d’emergenza, le quali devono essere sgombre.

L’addetto ha a disposizione un registro di sorveglianza, sul quale deve annotare quotidianamente le sue attività di controllo. I suoi compiti non sono rilegati quindi solo in caso di emergenza. È un impegno costante per rendere più efficace la prevenzione dagli incendi e la protezione dell’azienda e dei dipendenti.

La prontezza dei lavoratori designati è fondamentale per:

  • Verificare che le vie di fuga siano percorribili agevolmente
  • Garantire le misure di segnalazione del rischio incendio,
  • Tutelare i presenti durante un’eventuale emergenza.

Per fare un esempio, mettiamo caso che si inneschi una combustione in azienda. L’addetto antincendio deve aver la sicurezza che gli estintori portatili siano posizionati negli alloggi dedicati e perfettamente funzionanti. In questo modo potrà intervenire tempestivamente e mettere i sicurezza i presenti.

Questo soprattutto nel caso siano presenti ulteriori sostanze combustibili nelle vicinanze.

La classificazione dei luoghi a rischio incendio

Ovviamente quando si parla di rischio incendio non tutte le aziende sono uguali, pur essendo questo rischio presente in ogni realtà.

Un’azienda che produce sostanze chimiche non avrà lo stesso livello di pericolo di un ufficio ovviamente. Per questo l’Art. 3 del D.M. 03/09/2021, ha stabilito una classificazione precisa dei livelli di rischio nelle aziende:

  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: Sono aziende in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità. Le condizioni locali e di esercizio in queste realtà offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio. In caso di incendio la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: Sono aziende in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi. In caso di incendio la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: Sono aziende in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi. In esse nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

Aggiornamenti della valutazione

Come riportato dal D.M. del 3/9/21 in caso di modifiche del processo produttivo è opportuno rielaborare immediatamente la valutazione del rischio incendio. Come riportato anche i cambiamenti dell’organizzazione del lavoro che risultano significative comportano lo stesso effetto.

Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori le misure di prevenzione devono essere aggiornate a seguito di questo tipo di rielaborazioni.

Allo stesso modo anche l’evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione comportano lo stesso effetto.

 

 

Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo

 

 

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Author: Giorgio Grimani
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