Sicurezza settore edilizio: rischi e misure specifici

Quando si parla di sicurezza nel settore edilizio si tocca un tasto dolente per vari motivi.

Prima di tutto per i rischi specifici che caratterizzano questo tipo di impresa, che rappresentano un serio pericolo di infortunio per i lavoratori. Uno fra tutti le cadute dall’alto, come abbiamo evidenziato recentemente in questo blog. In secondo luogo per l’elevato tasso di inadempienze e irregolarità che affliggono il settore.

L’Ispettorato ha recentemente pubblicato i risultati dell’attività di vigilanza 2022 messa in campo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022.

Si tratta di 12.522  ispezioni in materia di salute e sicurezza che si è concentrata anche in particolare sull’edilizia.

Da questo è emerso l’alto dato delle violazioni (83%) e delle sospensioni (oltre 6.000 nei primi mesi dell’anno, il doppio delle 3000 dell’intero 2021). Di queste se ne contano 111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Altrettanto alta la percentuale di aziende che ha provveduto alla regolarizzazione ai fini della revoca dei provvedimenti di sospensione.

In questo articolo vedremo cosa sapere per non avere brutte sorprese in caso di controlli.

Per informazioni più specifiche invece, o per una consulenza su misura, visita il nostro sito. Un nostro esperto è pronto ad aiutarti per ogni questione sulla sicurezza nella tua azienda.

I rischi per i lavoratori del settore edile

Prima di tutto vediamo quali sono i principali rischi che minacciano la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore edile.

Stiamo parlando principalmente di fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico, come:

  • Postura;
  • Durata dell’operazione;
  • Forza applicata;
  • Frequenza dei gesti;
  • Carenza di pause;
  • Vibrazioni.

Questo genere di fattori di rischio comportano l’insorgenza di patologie come:

  • discopatie;
  • affezioni di sinoviali;
  • tendiniti;
  • dermatiti;
  • ipoacusie da rumore (perdita progressiva dell’udito);
  • patologie respiratorie;
  • altre patologie cutanee.

Obblighi in cantiere nel settore edilizio

Come sempre per ogni problema esiste sempre una soluzione, motivo per cui il sistema di Protezione e Prevenzione promosso dal D.Lgs. 81/08 segna le direttive in merito.

Il Datore di Lavoro (o il committente), al fine di tutelarsi e non incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale, deve:

  • Applicare le misure generali di tutela. È un obbligo programmatico di individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sua attività, anche al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonea eliminare alla fonte i rischi presenti nel cantiere;
  • Designare il Progettista e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), quest’ultimo nel caso in cui nel cantiere saranno presenti più imprese (anche non contemporaneamente);
  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’affidamento dei lavori, nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese (anche non contemporaneamente);
  • Individuare l’impresa affidataria o il lavoratore autonomo per la realizzazione dell’opera;
  • Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) dei lavoratori autonomi o delle imprese affidatarie ed esecutrici;
  • Prendere in considerazione e applicare le disposizioni che sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • Comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici e renderlo pubblico nel cartello del cantiere
  • Controllare l’operato del CSP e CSE e nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni, sostituirli con soggetti maggiormente preparati;
  • Tramettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tutti i documenti necessari all’avvio dei lavori;
  • Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e imminente;

Si deve precisare, infine, che la nomina dei CSP e del CSE non esonera il Committente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento dei relativi e rispettivi obblighi.

In caso di subappalto sarà inoltre sua premura richiedere alle imprese esecutrici:

  • La dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
  • Gli estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori;
  • Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • La dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.

Come funziona il Piano Operativo di Sicurezza

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento di responsabilità dell’impresa esecutrice che illustra le indicazioni operative per lavorare in sicurezza.

Al suo interno sono riportati:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice (come il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici, la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, il nominativo del medico competente ove previsto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ecc.)
  • Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
  • I rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori, sia a livello di salute che di sicurezza,
  • I DPI adottati,
  • Esito del rapporto sulla valutazione del rumore,
  • Quali sono le sostanze pericolose con cui gli operai del settore dell’edilizia entrano in contatto,
  • Quali sono le misure di prevenzione e protezione adottate per contenere qualsiasi rischio
  • Le informazioni circa la formazione offerta a ogni singolo lavoratore.

Come funziona il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, detto PSC deve essere redatto prima dell’inizio delle attività lavorative, come espresso dal TUSSL.

I suoi contenuti minimi devono includere:

  • L’identificazione e la descrizione dell’opera (es. indirizzo del cantiere, descrizione di contesto e opera),
  • I nominativi dei responsabili dei lavori,
  • Una relazione inerente i rischi concreti che dovrà indicare le scelte progettuali, organizzative, procedurali e preventive/protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle sue lavorazioni.

Tra i contenuti minimi del PSC dovranno inoltre essere riportate delle esaustive ed esplicative tavole di progetto.

Queste saranno relative agli aspetti della sicurezza e comprendere anche una planimetria e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno in cui sorgerà l’opera.

I responsabili della sicurezza settore edilizio

Per sovraintendere e gestire la sicurezza nel settore edilizio i responsabili e i committenti devono incaricare il coordinatore della sicurezza. Questa figura professionale garantisce la sicurezza nei cantieri e il coordinamento tra le imprese coinvolte, impegnandosi a scongiurare eventuali rischi sul lavoro.

Come indicato nel testo unico sulla sicurezza, il coordinatore sicurezza viene denominato CSP in fase di progettazione. Mentre con la sigla CSE si indica il coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione, chiamato anche coordinatore dell’esecuzione.

Il CSP è colui che si occupa di redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

Il CSE invece verifica l’attuazione dei cosiddetti piani di sicurezza, che coordinano la durata dei lavori.

 

 

Articolo a cura di Renato M.G. Sarlo

 

 

Per altre utili informazioni per la sicurezza nella tua azienda visita il nostro sito, noi di Grimani Consulenze abbiamo servizi dedicati ad ogni esigenza.

Sei già iscritto alla nostra Newsletter? Compila il form qui sotto per non perdere tutti i nostri aggiornamenti.

 



Author: Giorgio Grimani
Aiuto le imprese ad evitare sanzioni dagli enti di controllo tecnici | QHSE | RSPP | DPO

Lascia un commento